ECM 2014-16 e 2017-19: crediti, obblighi e diritti

Educazione Continua in Medicina (ECM) fa riferimento a un piano di attività di formazione e aggiornamento rivolto a tutti i professionisti dell’ambito sanità. I tecnici ospedalieri, non solo medici ma anche infermieri, veterinari, psicologi, ecc., sono tenuti, per legge, ad ossequiare all’obbligo di mantenere le proprie conoscenze sempre aggiornate dal punto di vista teorico, pratico e della comunicazione, secondo quanto previsto ai sensi dell’art.16-ter, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999.

La normativa è stata perfezionata nel corso degli anni e integrata dalla sentenza del TAR n. 14062 del 18 novembre 2004. La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ha sancito il passaggio di responsabilità relativa alle attività ECM dal Ministero della Salute all’ente Agenas – Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. L’ente collabora con il Ministero della Salute per la redazione di un piano triennale che stabilisce gli obblighi di aggiornamento e formazione cui i professionisti devono, in autonomia, ossequiare.

In relazione al piano 2014-16, è stato stabilito che i professionisti medici debbano maturare un totale di 150 crediti, di cui un minimo di 25 e un massimo di 75 ogni anno. Sono previste riduzioni per i tecnici che hanno già preso parte ad attività formative nel triennio precedente, in particolare:

  • Un fabbisogno di 135 crediti anziché 150 per il personale che ha maturato nello scorso ciclo un numero di crediti compreso tra i 30 e i 50;
  • Un fabbisogno di 120 crediti formativi per i professionisti che, nello scorso triennio, hanno ottenuto tra i 51 e i 100 crediti;
  • Un fabbisogno di 105 crediti per i tecnici che, nell’ultima tornata, hanno già raggiunto un numero di crediti compreso fra 101 e 150.

In relazione al triennio 2017-19 sono previsti gli stessi obblighi e i medesimi diritti.

I corsi di formazione e aggiornamento sono organizzati da enti che hanno ottenuto l’accreditamento istituzionale e sono stati riconosciuti come provider ECM, autorizzati ad esercitare la funzione dal Ministero della Sanità.